CODICE ETICO

 

Gruppo D.V.Q.

 

 

Premessa. 2

1. Disposizioni generali2

1.1. Destinatari2

1.2. Principi generali2

1.3. Sicurezza e salute sul luogo di lavoro. 3

1.4. Tutela ambientale. 3

1.5. Rispetto dei diritti individuali3

1.6. Rispetto della normativa contabile e fiscale. 4

1.7. Riservatezza e tutela della privacy. 4

1.8. Proprietà intellettuale. 5

2. Rapporti interni5

2.1. I vertici delle società. 5

2.2. Dipendenti e collaboratori esterni5

2.3. Rapporti infragruppo. 6

3. Rapporti esterni6

3.1. Rapporti con i fornitori6

3.2. Rapporti con i clienti7

3.3. Rapporti con le Istituzioni Pubbliche. 7

3.4. Omaggi, regalie e sponsorizzazioni7

3.5. Conflitto di interessi8

4. Modalità di attuazione. 8

4.1. Diffusione e implementazione. 8

4.2. Whistleblowing. 9

4.3. Sistema disciplinare. 10

4.4. Disposizioni finali10

 

 

Premessa

Il presente Codice Etico (di seguito, anche, il “Codice”) è applicato a tutti coloro che prestano la propria attività lavorativa per D.V.Q. Holding s.r.l. o nell’ambito di una delle società controllate da quest’ultima[1] (di seguito, anche, “il Gruppo D.V.Q.” o “il Gruppo”) e rappresenta un insieme di regole, principi e linee guida che questi soggetti devono seguire nell’espletamento dei loro incarichi.

Il Gruppo è attivo in ambito siderurgico e, più nel dettaglio, si occupa dell’acquisto e della vendita di materiale semilavorato in acciaio inox.

Nell’ambito di tali attività il Codice Etico, oltre a costituire parte integrante del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (di seguito, anche, “il Modello”), deve fungere da guida per l’indicazione dei valori essenziali, degli standard ottimali di riferimento e delle linee di condotta a cui devono ispirarsi tutti i soggetti coinvolti con l’attività del Gruppo (dirigenti, dipendenti, colleghi, clienti, fornitori, istituzioni pubbliche).

 

1. Disposizioni generali

1.1. Destinatari

Il presente documento è da ritenersi vincolante per i componenti dell’Organo Amministrativo e di Controllo, i dirigenti e i dipendenti, così come per tutti i collaboratori e consulenti esterni che operano in nome e per conto delle società del Gruppo D.V.Q..

Questo Codice Etico si applica anche ai soggetti esterni che intrattengono rapporti con D.V.Q. Holding s.r.l. o con una delle società controllate da quest’ultima (fornitori, clienti, istituzioni pubbliche). 

L’osservanza delle regole e dei principi contenuti all’interno di questo Codice rientra a pieno titolo nel dovere di diligenza cui è tenuto chiunque presti la propria attività lavorativa, così come previsto dalla normativa giuslavoristica di cui all’art. 2104 del codice civile.

Al fine di garantire la conoscenza e il rispetto delle regole anche da parte dei predetti soggetti, il Gruppo si impegna affinché questo insieme di regole venga diffuso tra gli stessi.

1.2. Principi generali

L’attività dei soggetti inseriti all’interno delle società del Gruppo si ispira ai principi di legalità, trasparenza, onestà e dignità, tanto nei rapporti inerenti al personale interno, così come nelle relazioni che potrebbero instaurarsi con soggetti esterni al Gruppo D.V.Q..

In particolare, si richiede ai destinatari del presente Codice di condurre la propria attività in modo conforme alle leggi vigenti ed ai regolamenti applicabili, previsti sia in ambito nazionale che in ambito internazionale (con particolare riguardo per le legislazioni dei paesi esteri in cui il Gruppo opera), conciliando tali principi con la ricerca di competitività sul mercato.

Le società del Gruppo, inoltre, svolgono la propria attività con professionalità e buona fede, trattando secondo uguaglianza ed in modo imparziale dipendenti, collaboratori, consulenti esterni, clienti e fornitori.

1.3. Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

Le società del Gruppo D.V.Q. si impegnano a garantire ambienti di lavoro idonei a salvaguardare la salute, la sicurezza e l’integrità fisica e psichica dei propri lavoratori, in conformità con le leggi (con riferimento particolare al D. Lgs. n. 81/2008) ed ai regolamenti vigenti. 

Il Gruppo adotta, altresì, le misure adeguate anche al fine di impedire la realizzazione degli illeciti penali di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, del codice penale (rispettivamente, omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela dell’igiene e salute sul luogo di lavoro).

Il Gruppo richiede ai suoi dipendenti di contribuire attivamente a mantenere standard ottimali di salute e sicurezza, così come si chiede agli stessi di astenersi dal porre in essere qualsiasi condotta che possa mettere, anche potenzialmente, in pericolo la propria integrità e/o quella delle altre persone presenti nei luoghi di lavoro.

1.4. Tutela ambientale

Le società del Gruppo D.V.Q. svolgono la propria attività produttiva nel pieno rispetto dell’ambiente, riconoscendo a quest’ultimo valore preminente in ogni decisione relativa all’attività aziendale, nel pieno rispetto della normativa vigente (con riferimento particolare al D. Lgs. n. 152/2006).

Le società del Gruppo si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie a ridurre e, ove possibile, eliminare l’impatto negativo sull’ambiente, sia quando è dimostrato il rischio di eventi nocivi o dannosi, sia quando non vi sia la certezza di conseguenze negative sull’ambiente, secondo una politica di sostenibilità orientata alla prevenzione e alla precauzione.

1.5. Rispetto dei diritti individuali

Le società del Gruppo D.V.Q. si impegnano a rispettare i diritti umani fondamentali riconosciuti a livello nazionale e internazionale, compresi i diritti dei lavoratori. A tale scopo il Gruppo promuove e richiede il rispetto di tali diritti tanto nell’ambito delle proprie attività, quanto in quelle svolte da partner commerciali, agenti e fornitori.

D.V.Q. Holding s.r.l. e le società facenti capo alla stessa non ricorrono al lavoro illegale, clandestino o non dichiarato, così come non ricorre a qualunque forma di impiego dalla quale possa derivare lo sfruttamento di un soggetto.

Il Gruppo, inoltre, ripudia ogni forma di discriminazione per quanto riguarda l’assunzione, la politica salariale, l’accesso alla formazione, la promozione, la cessazione o il pensionamento, sia essa in base al genere, all’identità di genere, alla razza, all’età, alla religione, all’origine sociale, alla disabilità, all’origine etnica, alla nazionalità, all’appartenenza a organizzazioni dei lavoratori, alle opinioni politiche, all’orientamento sessuale, alle responsabilità familiari, allo stato civile o a qualsiasi altra circostanza o condizione che possa essere oggetto di discriminazione.

Le società del Gruppo sono contrarie e puniscono ogni tipo di molestia, intimidazione, bullismo o qualsivoglia comportamento umiliante, tanto dal punto di vista psicologico quanto da quello sessuale, ovvero che possa costituire un abuso di potere.

Il Gruppo D.V.Q. richiede, inoltre, che tutti i destinatari del presente Codice non pongano in essere comportamenti in contrasto con quanto appena esposto, così come pretende che si astengano da condotte lesive della dignità e dei diritti altrui.

1.6. Rispetto della normativa contabile e fiscale

La gestione relativa alla tenuta delle scritture contabili, nonché la predisposizione degli adempimenti di natura fiscale delle società del Gruppo devono essere ispirate a principi di chiarezza, correttezza, veridicità, trasparenza e completezza informativa.

Per quanto attiene alla contabilità, è fatto divieto di inserire all’interno dei registri contabili delle società del Gruppo D.V.Q. qualunque scrittura falsa o artificiosa.

Nell’attività di contabilizzazione delle operazioni societarie i dipendenti e i collaboratori sono tenuti a rispettare scrupolosamente la normativa vigente e le procedure operative interne in modo che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Ai fini della conformità fiscale del Gruppo si richiede che i soggetti coinvolti negli adempimenti in materia forniscano alle autorità competenti informazioni veritiere, tempestive e rispettose della legge, al fine di pervenire alla corretta determinazione delle imposte dovute. 

Le società del Gruppo D.V.Q. si impegnano al fine di evitare che vengano poste in essere condotte finalizzate all’evasione delle imposte, ovvero che possano comportare la commissione di una o più delle fattispecie rientranti nei reati tributari disciplinati all’art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. n. 231/2001.

1.7. Riservatezza e tutela della privacy

I destinatari del presente Codice devono assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite in ragione della loro attività nel rispetto delle norme vigenti. L’utilizzo delle stesse è circoscritto agli scopi connessi alla propria funzione.

Le società del Gruppo riconoscono e rispettano il valore dei dati personali di dipendenti, clienti e collaboratori esterni e si impegnano a migliorare la sicurezza e a proteggere le informazioni sensibili.

L’eventuale diffusione di documenti di origine interna potrà essere effettuata secondo i criteri ed i limiti stabiliti dalla regolamentazione in materia. Le comunicazioni e le informazioni interne ed esterne devono essere improntate ai principi di chiarezza, completezza e veridicità.

È contraria alla legge, e quindi rigorosamente vietata, ogni forma di strumentalizzazione, utilizzazione ai fini economici, investimento diretto o per interposta persona, di notizie aziendali aventi carattere riservato.

1.8. Proprietà intellettuale

I destinatari del presente Codice devono operare nel rispetto della normativa in materia di diritto d’autore, nonché di quella attinente ai marchi e ai brevetti.

In tal senso, a tutti i soggetti a cui si applica il Codice Etico è fatto divieto di utilizzare indebitamente o contraffare marchi o altri segni distintivi protetti dalla normativa vigente.

Chiunque si avvalga dell’uso della proprietà intellettuale appartenente a soggetti terzi rispetto al Gruppo D.V.Q., deve essere certo della legittimità di tale uso, garantendo che ciò sia autorizzato dagli effettivi proprietari dell’opera.

Allo stesso modo, si richiede a tutti i dipendenti delle società del Gruppo di proteggere e tutelare, attraverso un uso consapevole, eventuali opere protette dalla normativa in materia di proprietà industriale (marchi, brevetti e opere soggette al diritto d’autore).

 

2. Rapporti interni

2.1. I vertici delle società

I vertici aziendali delle società del Gruppo svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole sancite dalla normativa vigente e dallo Statuto. 

L’attività degli organi apicali, infatti, deve essere orientata alla piena collaborazione ed informazione, mirando a realizzare le finalità e gli obiettivi previsti a livello di Gruppo tramite il coordinamento tra le varie società facenti capo allo stesso.

A tali soggetti viene, altresì, richiesto di rispettare gli obblighi previsti in materia di riservatezza e fedeltà nei confronti del Gruppo nel suo complesso, nonché della società presso cui prestano la propria attività lavorativa.

2.2. Dipendenti e collaboratori esterni

Tutte le relazioni con i dipendenti devono essere ispirate a principi di equità, correttezza e lealtà, senza che si ponga in essere alcun atto di discriminazione.

Le società del Gruppo offrono pari opportunità di avanzamento professionale, assicurando a tutti i dipendenti le medesime possibilità di avanzamento professionale e basando le stesse su criteri meritocratici funzionali alle esigenze aziendali.

Si richiede ai dipendenti di tenere un comportamento collaborativo assolvendo ai propri compiti con responsabilità, efficienza e diligenza. 

Indipendentemente dal livello di responsabilità, è richiesto che i rapporti fra i dipendenti si svolgano con lealtà, correttezza e rispetto, fermi restando i ruoli e le diverse funzionalità aziendali. 

Ciascun responsabile deve esercitare i poteri legati alla propria funzione e posizione aziendale con obiettività ed equilibrio, curando la crescita professionale dei suoi collaboratori e migliorandone le condizioni di lavoro. 

L’attività di formazione dei dipendenti è da considerarsi uno strumento essenziale allo sviluppo delle conoscenze e delle capacità del personale impiegato nelle società del Gruppo.

2.3. Rapporti infragruppo

Le società facenti capo al Gruppo intrattengono rapporti tra di loro (quali, ad esempio, finanziamenti infragruppo) al fine di soddisfare le esigenze che possono sorgere in capo a ciascuna di esse ( ad esempio, necessità di cassa, di beni o di servizi).

Nell’ambito dei suddetti rapporti si richiede, da un lato, che ciascuna società rispetti l’autonomia delle altre, mentre dall’altro lato si richiede che esse si uniformino a quelli che sono gli obiettivi, i principi e i valori che discendono dall’appartenenza al Gruppo.

Le società che intrattengono negozi con altre società appartenenti al Gruppo devono formalizzare tali rapporti, regolamentando la cessione di beni o la prestazione di servizi nel rispetto delle condizioni di mercato; in generale si impegnano per evitare di porre in essere condotte illecite sia dal punto di vista concorrenziale che dal punto di vista contabile.

La regolamentazione e formalizzazione dei rapporti tra le società del Gruppo, infatti, è rivolta anche alla tracciabilità dei flussi monetari infragruppo.

 

3. Rapporti esterni

3.1. Rapporti con i fornitori

I rapporti con i fornitori devono essere ispirati ai principi di lealtà, correttezza, professionalità ed efficienza. Nel presente ambito, i destinatari del Codice Etico devono astenersi dal ricevere o offrire donazioni o altre utilità, fatta eccezione per quelli di modico valore e alla sola condizione che non siano finalizzati ad acquisire od offrire vantaggi in modo improprio.

La scelta dei fornitori e degli altri collaboratori deve essere sempre orientata a criteri di opportunità, efficienza ed economicità, con lo scopo di creare una solida base per reciproche relazioni di lunga durata.

Il Gruppo richiede che i propri fornitori e collaboratori tengano un comportamento corretto e diligente, nonché rispettoso delle disposizioni di legge, con particolare attenzione alle normative in materia di sicurezza, salute e igiene nei luoghi di lavoro, così quelle previste a tutela dell’ambiente.

A tal fine è previsto che anche ai fornitori venga richiesta l’osservanza dei principi contenuti nel presente Codice, e che si impegnino ad osservare e a rispettare le disposizioni in materia di: 

3.2. Rapporti con i clienti

Le società del Gruppo gestiscono i rapporti con i clienti nel pieno rispetto dei valori di correttezza, trasparenza, lealtà, efficienza e professionalità, assicurando l’osservanza della legge, con particolare riferimento alle norme previste per il contrasto delle fattispecie di riciclaggio, corruzione tra privati e usura.

3.3. Rapporti con le Istituzioni Pubbliche

I rapporti con la Pubblica Amministrazione gli Enti, le Associazioni, le Organizzazioni politiche e sindacali e qualsiasi altra Istituzione Pubblica devono ispirarsi ai principi di correttezza, imparzialità e indipendenza.

Le persone fisiche che all’interno delle società del Gruppo intrattengono rapporti con i suddetti soggetti pubblici devono operare secondo trasparenza.

In ogni caso, in un’ottica di contrasto ad ogni forma di corruzione e concussione, si vieta di ricevere e/o offrire o promettere a impiegati o funzionari pubblici, ovvero ad incaricati di pubbliche funzioni, benefici, doni, utilità di qualsiasi genere, tanto direttamente quanto indirettamente, al fine di influenzare le loro decisioni, di ottenere un trattamento di favore, prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità, compreso il compimento di atti appartenenti al loro Ufficio.

È fatto divieto alle società del Gruppo di destinare contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altra Istituzione Pubblica, percepiti sia a livello nazionale che sovranazionale, a finalità differenti di quelle previste e per cui sono stati concessi gli stessi. 

Allo stesso modo è fatto divieto di utilizzare o presentare dichiarazioni o documentazione falsa, di omettere informazioni dovute, ovvero di porre in essere qualsivoglia forma di artificio o raggiro al fine di conseguire le predette erogazioni pubbliche, in qualsiasi forma esse vengano corrisposte.

In occasione di richieste da parte dell’Autorità Giudiziaria, ovvero nell’ambito di qualsiasi contatto con la P.A. (ad esempio, in occasione di visite ispettive), le società del Gruppo si impegnano a fornire la massima collaborazione e a rendere dichiarazioni veritiere, astenendosi da comportamenti che possano recare intralcio alla giustizia, nell’assoluto rispetto delle leggi e in osservanza ai principi di correttezza, lealtà e trasparenza. 

3.4. Omaggi, regalie e sponsorizzazioni

Nei rapporti con consulenti, clienti, fornitori o altri soggetti esterni alle società del Gruppo è permesso accettare omaggi o altri atti di cortesia, purché essi siano di valore contenuto e non siano tali da condizionare in qualunque modo l’attività di chi li riceve. 

Questi, infatti, non devono eccedere le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque non possono essere rivolti all’accesso a qualsivoglia trattamento di favore da parte di soggetti che svolgono la propria attività lavorativa presso le società del Gruppo.

In ogni caso, è vietato offrire omaggi o altre utilità ad esponenti della Pubblica Amministrazione, a Pubblici Ufficiali, ovvero a incaricati di pubblici servizi, né tantomeno a loro familiari, tali da influenzarli nell’espletamento della loro attività.

Le sponsorizzazioni devono limitarsi ad attività di tipo sociale, culturale e sportivo e sono rivolte solamente a soggetti qualificati che non siano portatori di interessi confliggenti con quelli del Gruppo.

3.5. Conflitto di interessi

Tutti i dipendenti delle società del Gruppo sono tenuti ad operare nell’interesse del Gruppo e ad essere fedeli ai suoi valori nello svolgimento di ogni attività.

Nel caso in cui gli amministratori, i dipendenti o i collaboratori esterni si trovino in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tali soggetti devono dare immediata notizia al proprio superiore o referente che dovrà valutare il comportamento da tenere e dovranno, altresì, astenersi dal compimento di qualsivoglia attività che possa recare pregiudizio alle società del Gruppo o ai terzi.

In ogni caso, i destinatari del presente Codice sono tenuti a rispettare le seguenti norme di comportamento:

 

4. Modalità di attuazione

4.1. Diffusione e implementazione

È interesse, nonché obbligo, per tutte le società appartenenti al Gruppo che il presente Codice abbia la più ampia diffusione presso tutti i destinatari dello stesso, così come verso i soggetti terzi coinvolti a vario titolo nelle attività del Gruppo.

A tal fine si prevede che una copia del presente Codice venga consegnata ad ogni nuovo dipendente delle società del Gruppo e venga, altresì, messa a disposizione di tutti i dipendenti che ne richiedano una. 

Inoltre, è prevista la consegna di una copia dello stesso a tutti i fornitori, clienti, collaboratori esterni o altri stakeholders che intrattengono rapporti con le società del Gruppo.

Per garantire la piena comprensione del contenuto del presente Codice si incoraggiano tutti i destinatari a richiedere ogni informazione necessaria alla corretta interpretazione dello stesso, nonché riguardo all’applicazione delle norme ivi contenute.

4.2. Whistleblowing

Il Gruppo garantisce e promuove l’utilizzo di adeguati canali di segnalazione degli illeciti e delle irregolarità, in ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, che, attuando la Direttiva UE n. 2019/1937, ha previsto in modo obbligatorio per tutte le società e gli enti dotati di un Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, la dotazione di un sistema interno che permetta ai soggetti che a vario titolo collaborano con le società del Gruppo, siano essi interni (ad esempio, lavoratori dipendenti e autonomi, membri dell’organo amministrativo o componenti dell’OdV) o esterni (ad esempio, clienti o fornitori), di segnalare eventuali condotte illecite di cui gli stessi siano venuti a conoscenza nel corso delle attività sociali. 

A tal fine, si richiede a ciascuno dei destinatari del presente Codice di segnalare qualsiasi attività resa non in conformità con i valori che animano l’attività del Gruppo, così come qualsiasi violazione del Codice Etico, nelle modalità previste dalla “Procedura Whistleblowing” adottata dalle società del Gruppo dotate di un Modello e disponibile sul sito web istituzionale.

Allo stesso modo si richiede agli stessi di segnalare anche i fatti riguardanti la commissione di un reato, le violazioni di impegni internazionali, atti unilaterali, leggi, regolamenti, nonché qualsiasi pregiudizio o minaccia all’interesse della collettività.

Per garantire il corretto funzionamento dei presenti canali di comunicazione, il Gruppo censura qualunque forma di discriminazione o atto ritorsivo nei confronti di chi segnali in buona fede uno o più dei fatti sopra elencati. Allo stesso modo, si impegna, altresì, a tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante e di altri soggetti eventualmente nominati all’interno della segnalazione, così come si impegna affinché non venga divulgato il contenuto di quest’ultima.

Inoltre, al fine di tutelare anche i diritti dei soggetti indicati quali responsabili di talune condotte illecite, le società del Gruppo si impegnano ad assumere iniziative disciplinari (fino al licenziamento) nei confronti di chi con dolo o colpa grave, si rendesse responsabile di effettuare segnalazioni infondate, qualora fosse accertata la responsabilità del segnalante per diffamazione o calunnia anche con sentenza penale o civile di primo grado.

Allo stesso modo, le seguenti condotte saranno suscettibili di applicazione delle medesime sanzioni in ambito disciplinare, secondo quanto indicato nella Parte Generale del Modello Organizzativo e nel paragrafo successivo:

4.3. Sistema disciplinare

Il rispetto di quanto contenuto all’interno del presente Codice si considera parte integrante degli obblighi contrattuali di tutti i dipendenti e collaboratori delle società del Gruppo. Invero, l’adesione alle regole di comportamento ivi contenute è da considerarsi quale condizione essenziale per l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto di lavoro.

La violazione del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con la società del Gruppo e, di conseguenza, può portare all’applicazione di sanzioni disciplinari o all’attivazione di azioni legali nei confronti del soggetto, in coerenza con le previsioni contrattuali e le disposizioni di legge.

Le sanzioni disciplinari applicate in tali occasioni devono ispirarsi al principio di proporzionalità, modulando le stesse in base alla gravità e alla natura dei fatti commessi. 

Inoltre, è garantito il principio del contraddittorio, assicurando il pieno coinvolgimento del soggetto interessato nella valutazione della violazione e della sanzione discendente dalla stessa.

In ogni caso, la gestione dei procedimenti disciplinari, unitamente all’irrogazione delle sanzioni, resta di competenza delle funzioni a ciò preposte e delegate. Tali procedure, inoltre, avvengono nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300 (“Statuto dei lavoratori”), dal CCNL e dalle disposizioni interne al Gruppo.

La violazione delle disposizioni del presente Codice da parte dei collaboratori esterni costituisce fonte di responsabilità contrattuale e, in quanto tale, potrà essere perseguita attraverso gli opportuni canali previsti dalla normativa di riferimento.

4.4. Disposizioni finali

Il presente Codice e le sue successive modifiche e/o integrazioni sono approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione o con determina dell’Amministratore Unico delle società del Gruppo D.V.Q..

Eventuali modifiche e/o integrazione del Codice Etico dovranno essere diffuse tempestivamente ai destinatari dello stesso.


 

[1] Ai presenti fini si intendono: S&S Stainless F.Z.E., S&S Stainless Steel F.Z.C.O. e D.V. Inox s.r.l.